Avv. Alessandro Zanetti
Case Study
Due coniugi si rivolgevano al mio studio per ottenere tutela e risarcimento del danno in dipendenza di un sinistro loro occorso.
Nello specifico, essi si trovavano a transitare lungo una Strada Provinciale del centro Italia a bordo della loro automobile, diretti verso il luogo di vacanza, allorquando un albero cadeva improvvisamente sulla carreggiata, travolgendo il veicolo sul quale viaggiavano con i figli.
Erano intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti dell'auto e sgombrare la sede stradale, nonché i Carabinieri per gli accertamenti che avvengono in casi simili.
I clienti, miracolosamente illesi, si erano comunque visti rovinare completamente le vacanze e l’autovettura distrutta.
L’analisi del caso portava ad ipotizzare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, in qualità di proprietaria del terreno in quanto l’albero, in base alle prove fornite dai clienti, risultava all’interno di quella che normalmente viene individuata come area di pertinenza della strada. Poiché il proprietario del terreno è anche proprietario degli alberi che vi sono piantati ed il proprietario è il primo responsabile in quanto custode delle cose che gli appartengono, la P.A. doveva quindi ritenersi responsabile anche per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
La Pubblica Amministrazione inoltre, anche nel caso in cui l’albero fosse stato di proprietà di terzi, ma in qualità di gestore e proprietaria della strada, avrebbe potuto essere ritenuta perseguibile, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per non aver segnalato il pericolo al proprietario dell’albero e non averne sollecitato la manutenzione.
Veniva quindi contattata la Provincia in questione, la quale tuttavia omette di rispondere in alcun modo alle richieste.
Non restava che intraprendere la causa legale, sennonché, prima di introdurre il giudizio, consigliavo i clienti di compiere ulteriori approfondimenti di natura catastale.
Ecco che quindi, attraverso l’assistenza del mio studio, veniva individuato un tecnico operante nella zona del sinistro, il quale, dopo una analisi da noi diretta, accertava come l'albero, invece di trovarsi nell’area di pertinenza della strada provinciale (e quindi di proprietà della Provincia) in realtà si trovava all’interno di un terreno rimasto nella titolarità di un soggetto privato. Tutto ciò, a motivo del fatto che la Provincia, al momento di costruire la strada, non aveva completato la procedura di espropriazione. Tutti gli appezzamenti limitrofi risultavano espropriati fino a 2 metri dal margine della strada, tranne quello in cui esisteva l’albero.
Iniziava quindi la ricerca diretta ad individuare il privato, il quale, alla fine, risultava da molti anni trasferito negli Stati Uniti.
Dopo una lettera di diffida internazionale, ricevevo una prima risposta negativa da cui nasceva comunque una trattativa che, dopo numerosi contatti oltreoceano, conduceva al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai miei assistiti a causa del danno al veicolo, delle spese sostenute e della vacanza rovinata.
Anche un caso apparentemente semplice, in realtà, può nascondere insidie che possono essere evitate solo attraverso attenti e scrupolosi accertamenti.
Il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c) infatti costituisce una forma di responsabilità oggettiva e prevede un onere probatorio molto semplificato per il danneggiato, mentre il danno extracontrattuale in generale (art 2043 c.c.) obbliga il danneggiato alla prova rigorosa del danno e delle sue cause. La causa alla Provincia avrebbe potuto diventare molto complessa e pertanto potenzialmente rischiosa: nel caso di specie, è stata evitata e prevenuta.