Avv. Alessandro Zanetti
Case Study

 


PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Mario Lancetti (titolare della società Popcorn) e Lorenzo Sindaco (titolare della società Sindaco), contitolari di diritti di privativa da brevetto per la produzione di macchine distributrici, concedevano licenza alla Sindaco srl di produrre i macchinari in questione e ad Popcorn srl licenza di vendita in esclusiva.
Poiché la Sindaco srl aveva in precedenza svolto attività di ricerca e sviluppo per conto della Popcorn srl maturando un consistente credito, Popcorn srl si obbligava ad estinguere il debito attraverso gli introiti delle future vendite. A garanzia del pagamento, consegnava a Sindaco srl degli assegni post-datati e stipulava altresì una fidejussione "a prima richiesta".
Tuttavia, sin dall'inizio, le macchine prodotte da Sindaco srl e messe in commercio da Popcorn srl presentavano gravi vizi.
A fronte di ciò la Sindaco srl, anziché porre rimedio ai difetti riscontrati che anzi negava anche a mezzo di pareri tecnici, metteva all'incasso gli assegni postdatati e tentava di escutere la fidejussione.

La società Popcorn srl, trovatasi sull'orlo del fallimento a causa della condotta della Sindaco srl, si rivolgeva al mio studio chiedendo di fare il possibile per evitare l'imminente tracollo.
Ecco quindi che - proponendo un'azione cautelare urgente, in pochi giorni - riuscivo ad ottenere il sequestro degli assegni, a motivo della nullità del patto di garanzia sotteso alla consegna di assegni bancari postdatati.
Il Tribunale concedeva altresì a Popcorn srl l'inibitoria della fidejussione, con conseguente ordine alla Banca di non pagare alcunchè alla società Sindaco srl, che tentava di incassare il denaro proveniente dalla fidejussione medesima pur in presenza di gravi vizi della merce e del conseguente diritto di Popcorn srl al risarcimento del danno.

Alla fine della causa che seguì ai citati provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, il Tribunale di Vicenza accogliendo tutte le richieste stabiliva che:

- Sindaco srl era tenuta a restituire gli assegni dati in garanzia e precedentemente sequestrati;

- La fideiussione doveva considerarsi inefficace e Popcorn liberata;

- Sindaco srl era obbligata a risarcire Popcorn srl di tutti i danni (spese sostenute per pubblicizzare i prodotti rivelatisi difettosi, costi di riparazione delle macchine, rimborsi ai clienti, mancati introiti ed altro, per un ammontare superiore a € 200.000,00);

- Sindaco srl veniva condannata al pagamento di circa € 10.000 per lite temeraria ex art. 96 cpc, avendo agito nel processo con malafede;

- Sindaco srl veniva infine condannata a rifondere le spese giudiziarie a Popcorn srl.

 
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