Avv. Alessandro Zanetti
Case Study


LICENZIAMENTO IN TRONCO PER INSUBORDINAZIONE

Un lavoratore, nel corso di una riunione di lavoro alla presenza di numerosi dipendenti della medesima azienda che aveva lo scopo di definire alcune strategie aziendali e adottare nuove metodologie di lavoro, improvvisamente si rivolge all’amministratore della società apostrofandolo con pesanti epiteti ingiuriosi, denigrandone le capacità e avvicinandolo minacciosamente proprio in risposta alle indicazioni operative che si stavano delineando.

L’azienda si rivolgeva allo Studio legale che, analizzata la condotta, ravvisava nel caso di specie una ipotesi di insubordinazione grave prevista dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro come causa di licenziamento in tronco

Veniva pertanto attivato il procedimento previsto dall’art. 7 Legge n. 300 del 20.05.1970 con l’invio della lettera di contestazione.

Il lavoratore inviava le proprie giustificazioni scritte invocando la sussistenza di un particolare stato psicologico ed emotivo.

Lo stato soggettivo del lavoratore, tuttavia, qualora non integrante i presupposti di una minorata capacità di intendere o di volere, non costituisce scriminante, come ha avuto modo di evidenziare anche la Corte di Cassazione (ord. n. 6584/2023) e pertanto l’Azienda ha potuto concludere il procedimento con il licenziamento per giusta causa che il lavoratore, stante la correttezza procedurale e sostanziale, non ha impugnato.