Avv. Alessandro Zanetti
Case Study
Un cliente anziano si rivolge a me in quanto il bar che si trova al piano sottostante la propria abitazione, da qualche tempo, ha aumentato il livello di rumore ed installato un nuovo impianto di diffusione sonoro.
Sul piano amministrativo, l’attività appare regolarmente autorizzata ed esiste in loco da alcuni decenni.
Il cliente però non riesce a riposare se non dopo le ore 3 con intuibili disagi.
Le missive al titolare del locale non hanno alcun effetto, per cui non v’è altra strada che rivolgersi al Tribunale.
Prima di depositare gli atti, ho consigliato l’esecuzione di alcune indagini. Viene incaricato quindi un tecnico specializzato in acustica, il quale compie alcune misurazioni dalle quali emerge la violazione inequivocabile dei limiti differenziali stabiliti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995) e dell’art. 844 c.c. in tema di immissioni.
Viene dato inizio al processo ma, durante le indagini tecniche disposte dal Giudice, il rumore emesso dall’impianto di audio-diffusione viene sensibilmente ridotto dal titolare del locale con l’intento di vedere respinte le richieste del proprietario del piano superiore.
Il tentativo tuttavia si rivela inefficace in quanto, al termine del procedimento, il Giudice del Tribunale di Treviso, accogliendo i miei rilievi e quelli del mio tecnico, in data 11.1.13 emetterà una ordinanza con la quale impone al titolare del locale di chiudere entro mezzanotte sintantoché non avrà installato a proprie spese un impianto di limitazione acustica opportunamente tarato e sigillato.
Da quel momento, la qualità della vita del mio cliente è notevolmente migliorata.