Avv. Alessandro Zanetti
Case Study


DIRITTO SOCIETARIO

Una importante SPA si è rivolta al mio studio per essere difesa nell’ambito di una controversia societaria sorta in seguito ad una importante acquisizione.

La questione può essere così brevemente riassunta.

Un socio impugna la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale ex art 2446-2447 c.c. con la quale i nuovi soci della spa, rilevata un'importante perdita di bilancio, tale da erodere il completamente il capitale sociale, avevano deciso di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale mediante conferimenti dei soci.
Il socio in questione non aveva partecipato al ripianamento delle perdite e non aveva esercitato il diritto di opzione (che era stato subordinato al ripianamento delle perdite) e così era stato escluso dalla compagine sociale.

I motivi della impugnazione erano sostanzialmente fondati su eccezioni formali e di merito.

Da un lato il socio lamentava che il diritto di opzione non poteva essere condizionato dal ripianamento delle perdite come avvenuto.
Egli inoltre sosteneva che era stato violato l’art. 2446 c.c in quanto, prima dell’assemblea che doveva decidere riguardo alla ricostituzione del capitale sociale, doveva essere depositato presso la sede sociale un vero e proprio bilancio completo di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, mentre gli amministratori avevano depositato solo uno stato patrimoniale e conto economico.

Sul primo punto, il Tribunale di Vicenza confermava l’orientamento secondo cui gli obblighi del socio non si esauriscono nella sottoscrizione iniziale delle quote, soprattutto quando gli siano richieste prestazioni ulteriori per garantire la sopravvivenza stessa della società cui egli partecipa (Cass. n. 23262/2005), per cui riteneva del tutto legittimo subordinare il diritto di opzione al ripianamento delle perdite.
Riguardo alla violazione dell’art. 2446 c.c., la sentenza si è rivelata particolarmente interessante in quanto ha accolto un’interpretazione minoritaria della norma valorizzandone il dato letterale laddove, in caso di perdite del capitale, l’art. 2446 dispone che la ricostituzione deve essere deliberata “senza indugio anche solo sulla base di una situazione patrimoniale” (Trib. Vicenza, dep. 18.5.16).
Il Tribunale ha deciso quindi attribuire prevalenza alla necessità di garantire la tutela dei terzi e la sopravvivenza della società rispetto alla tutela dei soci.

Per quanto riguarda il merito della controversia, il socio sosteneva che le perdite inserite a bilancio non erano veritiere e che dipendevano da una errata valorizzazione del magazzino dell’azienda.
Sosteneva inoltre che la delibera di abbattimento del capitale, ripianamento perdite e ricostituzione era stata utilizzata per liberarsi del socio di minoranza e quindi aveva richiesto la condanna degli altri soci al risarcimento del danno quantificato in alcune centinaia di migliaia di euro.

Nel corso del processo, invece, è emerso che le perdite effettivamente esistevano.
Non solo, gli altri soci, da me patrocinati, hanno dimostrato che il socio di minoranza, all’epoca in cui era amministratore della società, aveva commesso a sua volta numerosi atti illeciti, tanto da arrecare danni alla società nella misura di alcune decine di migliaia di euro.

Tutte le domande sono state quindi respinte ed il socio condannato al risarcimento del danno nei confronti della società e degli altri soci.