Avv. Alessandro Zanetti
Case Study


SEPARAZIONE CON TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

Lo studio ha recentemente affrontato il caso di due coniugi, separati da diversi anni, con rapporti patrimoniali e personali irrisolti legati al normale svolgersi del rapporto coniugale, ma anche sorti successivamente alla crisi dell’unione.

La moglie, ritenendo che l’assegno versato dal marito per il mantenimento dei figli non fosse sufficiente a causa dell’aumento delle necessità correlato all’età, aveva iniziato a frapporre continue limitazioni all’esercizio del diritto di visita da parte del padre.

Il marito, dal canto suo, dopo la separazione, aveva vissuto un lungo periodo di difficoltà economiche. Esasperato dalla situazione, il marito, dapprima aveva iniziato a corrispondere l’assegno di mantenimento a singhiozzo, poi, acuitisi i contasti con la moglie, aveva interrotto completamente il versamento maturando così un debito molto consistente. Egli, prima del matrimonio, aveva versato un acconto per l’acquisto della casa familiare e pagato il premio di una polizza vita il cui beneficiario era la futura moglie. In costanza del medesimo, aveva versato i premi di altre due polizze vita intestate alla moglie.

La moglie, vivendo nella casa familiare comune, si era accollata il pagamento del mutuo fino ad estinzione del medesimo. Nel frattempo, i figli avevano raggiunto la autosufficienza economica.

All’esito delle trattative, l’accordo è stato raggiunto attraverso la cessione alla moglie della quota del 50% del diritto di proprietà sulla ex casa coniugale ed il rimborso delle polizze in favore del marito.

L’operazione stata realizzata in sede di divorzio ove è stata stabilita la revoca dell’assegno di mantenimento e disposto il trasferimento della quota dell’immobile in sede giudiziale; dunque senza la presenza del notaio.

Lo studio pertanto, dopo aver ricevuto la verifica della regolarità urbanistica e catastale dell’immobile, accertato la provenienza e l’inesistenza di pregiudizievoli, ha predisposto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed assistito i coniugi nella procedura che ha consentito di far cessare definitivamente ogni motivo di conflittualità attraverso la citata cessione immobiliare.

L’obbiettivo è stato raggiunto con il minor dispendio economico possibile, atteso che dell'art. 19 L. 74/1987, prevede che siano esenti da tassazione gli atti posti in essere tra coniugi in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio, laddove – questi atti - siano volti a definire in modo (tendenzialmente) stabile la crisi coniugale.